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SPORT & TERZO SETTORE
Asd, per il regime forfettario (ante riforma dello sport) è sufficiente il riconoscimento sportivo
* Contesto:
* L'ordinanza 31894/2024 della Cassazione riguardante il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) previsto dalla legge 398/1991.
* La questione centrale è l'importanza dell'iscrizione al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) per l'accesso a tale regime, nel periodo precedente alla riforma dello sport.
* Decisione della Cassazione (ante riforma dello sport):
* La Cassazione ha stabilito che, per l'accesso al regime forfettario, era sufficiente il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, e l'iscrizione al registro Coni non era un requisito essenziale.
* I requisiti essenziali erano:
* Affiliazione a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva.
* Svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
* Proventi non superiori a 400.000 euro.
* il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni.
* Implicazioni (post riforma dello sport):
* L'ordinanza si inserisce nel contesto della riforma dello Sport, che ha introdotto il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).
* Attualmente, l'iscrizione al Rasd è necessaria per accedere ai benefici fiscali, superando il semplice riconoscimento sportivo.
* Le Asd devono tenere conto di queste novità per rispettare la normativa fiscale.
* In sintesi:
* Prima della riforma dello sport era sufficiente il riconoscimento sportivo del coni.
* Adesso è necessaria l'iscrizione al Rasd.
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